DIRITTO D'AUTORE

Il divieto di copiare e riprodurre opere altrui può essere derogato ricorrendo alla citazione, sempre che questa sia effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge.

Oggetto del diritto d'autore sono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 2575 c.c.).

Tale diritto si acquista con la creazione dell'opera, con l'ovvia conseguenza che l'opera appartiene al suo autore (art. 2576 c.c.). L'autore può utilizzare economicamente la sua opera (art. 2577 c. c.), e tale tutela economica dura fino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore stesso (art. 32 bis, legge 633/1941): in questo lasso temporale, saranno gli eredi a beneficiare dei proventi delle opere, e a decidere se concedere o meno licenze e autorizzazioni.

Le norme volte a tutelare testi e scritti cartacei sono le medesime a cui ci si riferisce per la tutela di articoli (compresi i messaggi di posta elettronica) che si trovano nel Web: qualsiasi forma di testo, indipendentemente dalla lunghezza, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore (legge 633/1941 e successive modifiche) e non può essere copiata e riprodotta.

Le norme che sanciscono il divieto di copiare e riprodurre scritti altrui hanno una deroga nell'art. 70 della legge 633/1941: il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opere e la loro comunicazione al pubblico, sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Inoltre, la citazione deve sempre essere accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, del nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Se la citazione è effettuata e indicata correttamente, secondo quanto previsto dalla suddetta disposizione, non sarà necessario richiedere il consenso dell'autore.

L'articolo di legge che consente la citazione è stato modificato dal decreto legislativo 63/2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE, relativa all'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. La modifica ha sottolineato l'aspetto della comunicazione al pubblico del riassunto o della citazione, aspetto assente nell'originaria legge sul diritto d'autore, risalente al lontano 1941. La comunicazione al pubblico è un chiaro riferimento all'impiego di tutti i mass media, Web compreso.

I testi dei messaggi di posta elettronica rientrano nella tutela della normativa sul diritto d'autore. Infatti, sebbene abbiano carattere più informativo e comunicativo che espressamente creativo, non possono essere né copiati, né riprodotti. Tuttavia, dal momento che rappresentano una forma di corrispondenza, sono sottoposti al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione e soppressione di cui agli artt. 616 e 618 c. p.

Le violazioni delle norme volte a tutelare il diritto d'autore comportano sanzioni civili, come previsto dagli articoli 156 e seguenti legge 633/1941 del codice civile, e penali, come previsto dagli articoli 171 e seguenti del codice penale.