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DIRITTO D'AUTORE
Il divieto di
copiare e riprodurre opere altrui può essere derogato ricorrendo
alla citazione, sempre che questa sia effettuata nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Oggetto del diritto d'autore sono le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
(art. 2575 c.c.).
Tale diritto si acquista con la creazione dell'opera, con l'ovvia
conseguenza che l'opera appartiene al suo autore (art. 2576 c.c.).
L'autore può utilizzare economicamente la sua opera (art. 2577 c.
c.), e tale tutela economica dura fino al settantesimo anno dopo la
morte dell'autore stesso (art. 32 bis, legge 633/1941): in questo
lasso temporale, saranno gli eredi a beneficiare dei proventi delle
opere, e a decidere se concedere o meno licenze e autorizzazioni.
Le norme volte a tutelare testi e scritti cartacei sono le medesime
a cui ci si riferisce per la tutela di articoli (compresi i messaggi
di posta elettronica) che si trovano nel Web: qualsiasi forma di testo,
indipendentemente dalla lunghezza, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore (legge
633/1941 e successive modifiche) e non può essere copiata e
riprodotta.
Le norme che sanciscono il divieto di copiare e riprodurre scritti
altrui hanno una deroga nell'art. 70 della legge 633/1941: il riassunto, la citazione o la riproduzione
di brani o di parti di opere e la loro comunicazione al pubblico,
sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera. Inoltre, la citazione deve sempre essere accompagnata
dalla menzione del titolo dell'opera, del nome dell'autore,
dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora
tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Se la citazione è effettuata e indicata correttamente, secondo
quanto previsto dalla suddetta disposizione, non sarà necessario
richiedere il consenso dell'autore.
L'articolo di legge che consente la citazione
è stato modificato dal decreto legislativo 63/2003, emanato in
attuazione della direttiva 2001/29/CE, relativa all'armonizzazione
di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione. La modifica ha sottolineato l'aspetto
della comunicazione al pubblico del riassunto o della citazione,
aspetto assente nell'originaria legge sul diritto d'autore,
risalente al lontano 1941. La comunicazione al pubblico è un chiaro
riferimento all'impiego di tutti i mass media, Web compreso.
I testi dei messaggi di posta elettronica rientrano nella tutela
della normativa sul diritto d'autore. Infatti, sebbene abbiano
carattere più informativo e comunicativo che espressamente creativo,
non possono essere né copiati, né riprodotti. Tuttavia, dal momento
che rappresentano una forma di corrispondenza, sono sottoposti al
divieto di rivelazione, violazione, sottrazione e soppressione di
cui agli artt. 616 e 618 c. p.
Le violazioni delle norme volte a tutelare il diritto d'autore
comportano sanzioni civili, come previsto dagli articoli 156 e
seguenti legge 633/1941 del codice civile, e penali, come previsto
dagli articoli 171 e seguenti del codice penale. |