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DIRITTO D'AUTORE
Il divieto di
copiare e riprodurre opere altrui può essere derogato ricorrendo
alla citazione, sempre che questa sia effettuata nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Prima dell'avvento di Internet, il diritto d'autore era tutelato con
maggior facilità di quanto non avvenga oggi. Lo scrittore, infatti,
non temeva i "copia e incolla", e la sua proprietà intellettuale
poteva dirsi al sicuro (salvo le insidie di qualche macchina
fotocopiatrice). Oggi, invece, chi pubblica sul Web deve fare molta
attenzione…basta un click, e qualche furbetto potrebbe
pavoneggiarsi, dichiarando come propri gli scritti che, in realtà,
sono frutto della nostra fatica!
Il diritto d'autore
Oggetto del diritto d'autore sono le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
(art. 2575 c. c.).
Tale diritto si acquista con la creazione dell'opera, con l'ovvia
conseguenza che l'opera appartiene al suo autore (art. 2576 c. c.).
L'autore può utilizzare economicamente la sua opera (art. 2577 c.
c.), e tale tutela economica dura fino al settantesimo anno dopo la
morte dell'autore stesso (art. 32 bis, legge 633/1941): in questo
lasso temporale, saranno gli eredi a beneficiare dei proventi delle
opere, e a decidere se concedere o meno licenze e autorizzazioni.
Le norme volte a tutelare testi e scritti cartacei sono le medesime
a cui ci si riferisce per la tutela di articoli (e addirittura
e-mail) che troviamo nel Web: qualsiasi forma di testo, anche se
breve e ridotta, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore (legge
633/1941 e successive modifiche) e non può essere copiata e
riprodotta.
Un'"eccezione" al diritto d'autore: la citazione
Le norme che sanciscono il divieto di copiare e riprodurre scritti
altrui subiscono una deroga significativa nell'art. 70 della sopra
citata legge 633/1941: il riassunto, la citazione o la riproduzione
di brani o di parti di opere e la loro comunicazione al pubblico
sono liberi, se effettuati per uso di critica o di discussione, e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; inoltre, la citazione deve sempre essere accompagnata
dalla menzione del titolo dell'opera, del nome dell'autore,
dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora
tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Se la citazione è effettuata e indicata correttamente, secondo
quanto previsto dalla suddetta disposizione, non sarà necessario
richiedere il consenso dell'autore.
Preme sottolineare che l'articolo di legge che consente la citazione
è stato modificato dal decreto legislativo 63/2003, emanato in
attuazione della direttiva 2001/29/CE, relativa all'armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione: la modifica ha sottolineato l'aspetto
della comunicazione al pubblico del riassunto o della citazione,
aspetto assente nell'originaria legge sul diritto d'autore,
risalente al lontano 1941. La comunicazione al pubblico è un chiaro
riferimento all'impiego di tutti i mass media, Web compreso, in
quello che potremmo definire un progetto di arricchimento culturale.
Arricchimento che non può sussistere se non si rispettano la
proprietà intellettuale e le fatiche letterarie altrui.
Il caso delle e-mail
Le e-mail, essendo testi (seppure brevi), sono anch'esse tutelate
dalla normativa sul diritto d'autore. Infatti, sebbene abbiano
carattere più informativo e comunicativo che espressamente creativo,
non possono essere né copiate, né riprodotte. Tuttavia, dal momento
che rappresentano una forma di corrispondenza, sono sottoposte al
divieto di rivelazione, violazione, sottrazione e soppressione di
cui agli artt. 616 e 618 c. p.
Le sanzioni
Le violazioni delle norme volte a tutelare il diritto d'autore
comportano sanzioni civili (artt. 156 e ss. legge 633/1941) e penali
(artt. 171 e ss.). A rigor di logica, la sanzione prevista nei
confronti di chi usa l'opera altrui a scopi di lucro sarà di gran
lunga più severa di quella irrogata a chi si limita a copiare uno
scritto senza aspirare ad alcun guadagno. |